Descrizione
Si informa che
richiamato il DL 69/2023 convertito in legge n. 103 del 10 agosto 2023:
“fermo restando quanto previsto dall’art 182, comma 6-bis, del Dlgs 3 aprile 2006, n.152, e fatta salva la possibilità di adottare speciali deroghe per motivi sanitari e di sicurezza e per altri motivi previsti dalla normativa vigente, nelle zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155, appartenenti alle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell’aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10 dall’allegato XI al medesimo decreto legislativo n. 155 del 2010, le pratiche agricole di cui al medesimo articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno settembre e ottobre.”
non e’ consentito bruciare i componenti della vegetazione (ad esempio erba, foglie, stralci, ramaglie, ecc) a partire dal 15 settembre al 15 aprile e nei mesi di luglio e agosto.
Maggiori informazioni reperibili ai seguenti link:
- Aggiornamento del Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA)
- Piano regionale di Qualità dell'aria (pagina 220)
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Ultimo aggiornamento
18/07/2025 12:36