Aliquota - Detrazione - Versamento - Dichiarazione
Visto il capo I (artt. da 1 a 18) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni; integrazioni;
Visto l’art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l’art. 5-bis, comma 4, del D.L. 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148;
Visto l’art. 37, commi 13 e 53, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Direttore dell’Agenzia del Territorio in data 18 dicembre 2007;
Visto l’art. 1, commi 156, da 158 a 171, 173, 174 e 175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
Visto l’art. 42-bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159;
Visti l’art. 2, commi 4 e 288, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il D.L. n. 93 in data 27 maggio 2008, recante: “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”;
Vista la deliberazione adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 8 del soprarichiamato D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, esecutiva;
Per l’anno 2010 l’imposta comunale sugli immobili in questo Comune è applicata con la seguente aliquota unica del 6,25 per mille. È esclusa dall’imposta comunale sugli immobili, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed una pertinenza.
Con effetto dal 1° gennaio 1997, per determinare la base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili, occorre tener presente che le rendite catastali sono rivalutate del 5 per cento ed i redditi dominicali del 25 per cento.
L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’agibilità o inabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale in base ad una perizia redatta a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15.
Il pagamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 2010 deve essere effettuato in due rate:
L’imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione:
Servizio Riscossione Tributi – I.C.I.
Concessione di Cuneo – G.E.C. S.p.a. – C.so IV Novembre, 18 – Cuneo
Sul c/c n. 88701065.
Le dichiarazioni già presentate negli anni precedenti hanno effetto anche per il 2010 e per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni di dati ed elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Le dichiarazioni concernenti tali variazioni nonché quelle relative al possesso di fabbricati di nuova costruzione ed a fabbricati, aree fabbricabili e terreni di nuova acquisizione avvenute nel corso dell’anno 2009 sono effettuate sugli appositi moduli ministeriali entro il termine del 31.07.2010.
Per le aree artigianali commerciali e ricettive prospicienti la S.S. 231 si dovrà adottare un moltiplicatore del valore pari a m: 1.50 (delibera C.C. n. 45 del 24.10.2000).
Tutte le informazioni e documentazioni sull’applicazione dell’imposta possono essere richiesti ai seguenti recapiti:
Il Funzionario Responsabile del Tributo
Giuseppe Dallorto
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Carattere grande
Carattere normale
2008 Comune di Pocapaglia e Informatica System s.r.l.