IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2008

Aliquota - Detrazione - Versamento - Dichiarazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 3, 6, 8 e 10 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni;

Visto il primo comma dell’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556;

Visto il comma 48 dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l’art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il D.P.C.M. 24 marzo 1998;

Vista la deliberazione G.C. n. 15 del 13.02.2008 che ha stabilito l’aliquota per l’anno 2008;

AVVERTE

1

Per l’anno 2008 l’imposta comunale sugli immobili in questo Comune è applicata con la seguente aliquota unica del 6,25 per mille.

2

Con effetto dal 1° gennaio 1997, per determinare la base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili, occorre tener presente che le rendite catastali sono rivalutate del 5 per cento ed i redditi dominicali del 25 per cento.

3

Per l’anno 2008 dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

4

L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’agibilità o inabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale in base ad una perizia redatta a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

5

Il pagamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 2008 deve essere effettuato in due rate:

6

L’imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione:

Servizio Riscossione Tributi – I.C.I.
Concessione di Cuneo – G.E.C. S.p.a. – C.so IV Novembre, 18 – Cuneo
Sul c/c n. 88701065.

7

Le dichiarazioni già presentate negli anni precedenti hanno effetto anche per il 2008 e per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni di dati ed elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Le dichiarazioni concernenti tali variazioni nonché quelle relative al possesso di fabbricati di nuova costruzione ed a fabbricati, aree fabbricabili e terreni di nuova acquisizione avvenute nel corso dell’anno 2008 sono effettuate sugli appositi moduli ministeriali entro il termine del 31.07.2008.

8

AREE FABBRICABILI: con delibera G.C. n. 6 del 07.03.2006 è stato aggiornato il valore venale delle aree fabbricabili ai fini della corresponsione dell’I.C.I.

Per le aree artigianali commerciali e ricettive prospicienti la S.S. 231 si dovrà adottare un moltiplicatore del valore pari a m: 1.50 (delibera C.C. n. 45 del 24.10.2000).

Tutte le informazioni e documentazioni sull’applicazione dell’imposta possono essere richiesti anche telefonicamente (0172/49.32.12) al Funzionario responsabile, presso l’Ufficio comunale dei Tributi.

POCAPAGLIA li, 19 Marzo 2008

Il Funzionario Responsabile del Tributo
Giuseppe Dallorto

 


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